Le risposte alle domande più frequenti sul decreto del 15 maggio 2025
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, il meccanismo del credito d’imposta 4.0, a cui le imprese si erano ormai abituate, cambia. A partire dal 1° gennaio 2025, l’accesso al beneficio non sarà più automatico, ma subordinato a una nuova procedura “a sportello”, basata su un plafond massimo di 2,2 miliardi di euro e sull’ordine cronologico delle richieste.
Fino al 31 dicembre 2024, le regole precedenti restano valide: gli investimenti effettuati entro questa data continueranno a godere della certezza dell’agevolazione, a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti. Il comma 446 conferma che anche nel caso di consegna del bene nel 2025, se entro il 2024 è stato pagato un acconto minimo del 20% (oltre IVA), l’agevolazione resta garantita senza procedura “a sportello”.
Le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 sono le seguenti:
- L’investimento non è più agevolabile in modo automatico, ma solo previa prenotazione delle risorse tramite apposita comunicazione telematica sul portale GSE;
- Il credito è concesso in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande;
- Sono escluse le agevolazioni per i beni immateriali;
- Le comunicazioni preventive e di completamento diventano vincolanti per l’ammissibilità al credito.
Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 ha fornito un primo inquadramento della nuova procedura e annunciato che, con un successivo decreto, saranno definiti i termini di utilizzo dei nuovi modelli di comunicazione, da trasmettere attraverso il portale GSE.
In attesa della pubblicazione del nuovo decreto attuativo, molte imprese si trovano in una fase di incertezza operativa. In questo contesto, abbiamo raccolto le domande più frequenti poste durante il nostro webinar e nei confronti diretti con i clienti, offrendo in questo articolo risposte aggiornate, utili a orientarsi nel nuovo scenario normativo.
A quali investimenti si applica la nuova normativa?
La nuova normativa si applica agli investimenti effettuati nel corso del 2025 che non siano stati preceduti da un acconto pari almeno al 20% versato entro il 31 dicembre 2024 e agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026, per i quali sia stato versato un acconto minimo del 20% entro il 31 dicembre 2025.
Al contrario, non rientrano nella nuova disciplina gli investimenti per cui:
- Il bene sia stato consegnato entro il 31 dicembre 2024,
- Oppure, in caso di consegna successiva al 31 dicembre 2024, sia stato comunque versato un acconto pari ad almeno il 20% entro la stessa data.
In questi casi continuano ad applicarsi le regole precedenti, e il nuovo decreto non ha effetti sull’accesso all’agevolazione.
Cosa prevede il decreto in merito alle comunicazioni necessarie per accedere al credito d’imposta?
Il decreto attuativo definisce in modo preciso le modalità per l’invio delle comunicazioni obbligatorie ai fini del riconoscimento del credito d’imposta. Sono previste tre comunicazioni distinte, da trasmettere secondo una tempistica ben definita:
Comunicazione preventiva
- Deve essere inviata entro il 31 gennaio 2026.
- Determina l’ordine cronologico di accesso alle risorse disponibili e l’importo massimo fruibile in compensazione.
Comunicazione preventiva con acconto
- Deve essere trasmessa entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva.
- Serve a dimostrare l’avvenuto versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento.
Comunicazione di completamento
- Deve essere inviata:
- Entro il 31 gennaio 2026 per investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025;
- Entro il 31 luglio 2026 per investimenti completati entro il 30 giugno 2026.
Il mancato invio di anche una sola di queste comunicazioni nei termini e secondo le modalità previste comporta la decadenza dal diritto al credito d’imposta. È quindi fondamentale rispettare la procedura in modo puntuale e documentato.
È stata già inviata la comunicazione preventiva utilizzando il vecchio modello. Cosa occorre fare ora?
Nel caso in cui la comunicazione preventiva sia stata trasmessa utilizzando il modello precedente alla pubblicazione del decreto attuativo, è necessario adeguarla al nuovo modello entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto direttoriale.
Durante l’invio del nuovo modello, deve essere indicato il codice identificativo (CIBSXXXX) associato alla comunicazione preventiva originaria. Questo passaggio è essenziale per mantenere l’ordine cronologico riconosciuto con la prima comunicazione.
Il mancato adeguamento entro il termine previsto comporta la perdita della priorità temporale acquisita, con il rischio di compromettere l’accesso al credito, in particolare in caso di esaurimento delle risorse disponibili.
Cosa deve fare un’azienda a cui è stato consegnato un bene nel 2025, ma che non ha ancora perfezionato alcuna comunicazione al GSE?
In questo momento, ci troviamo in una fase transitoria: dal 15 maggio 2025 all’attesa pubblicazione del nuovo decreto attuativo del Piano Transizione 4.0. In questo contesto, le indicazioni operative non sono ancora del tutto definite, ma è possibile agire in maniera prudente e proattiva.
Se l’azienda ha ricevuto un bene agevolabile nel 2025 e non ha ancora inviata alcuna comunicazione al GSE, è consigliabile:
- Procedere tempestivamente con la comunicazione preventiva, utilizzando l’attuale modello disponibile.
- Effettuare anche il versamento dell’acconto previsto, qualora già possibile.
In base a quanto sarà chiarito dal decreto, si potranno poi verificare due scenari:
- Se la normativa confermerà la validità delle comunicazioni effettuate dopo il 15 maggio, sarà possibile adeguare la comunicazione preventiva già inviata, senza necessità di ripeterla.
- Se invece il decreto specificherà che le comunicazioni trasmesse in questo periodo non sono valide, sarà necessario procedere ex novo, seguendo la procedura aggiornata.
In ogni caso, agire ora inviando una comunicazione preventiva, seppur con il vecchio modello, rappresenta un comportamento cautelativo e consigliato in attesa delle istruzioni ufficiali.
Cosa deve fare l’azienda in caso di leasing con un anticipo inferiore al 20% del valore del bene?
Ad oggi, non è ancora certo se il versamento del 20% costituirà un requisito obbligatorio, ma in un’ottica di cautela si consiglia comunque di anticipare il pagamento entro tali soglie. Sicuramente tutto ciò potrebbe riguardare esclusivamente le aziende che perfezionano gli acquisti a partire dal 15 maggio 2025, ma siamo in attesa del nuovo decreto direttoriale che ci darà la risposta definitiva.
Posso integrare l’anticipo versato?
Si, è possibile integrarlo, sempre che la società di leasing sia disponibile.
Se modifico l’anticipo versato su un contratto di leasing, rischio di perdere il contributo Nuova Sabatini?
No, la modifica dell’anticipo versato non comporta la perdita del contributo previsto dalla Nuova Sabatini.
Il contributo, infatti, non è legato all’anticipo versato alla banca o alla società di leasing. Ciò che conta, ai fini della sua validità, è il rispetto delle condizioni fondamentali del finanziamento, in particolare la durata dell’ammortamento così come prevista dal contratto originario.
Come devono comportarsi le aziende che hanno riscontrato difficoltà, in fase di compensazione del modello F24 per gli investimenti effettuati nel 2025?
In queste settimane, molte aziende hanno segnalato problematiche nella compensazione del Credito d’Imposta 4.0 per investimenti effettuati nel 2025, in particolare in fase di presentazione del modello F24 a partire dal 16 aprile 2025. Alcuni F24, contenenti la prima rata del credito, sono stati prima sospesi e successivamente scartati.
Questa situazione sembra essere legata all’attesa della pubblicazione del nuovo decreto attuativo, che definirà con maggiore chiarezza le modalità operative per la fruizione del credito nella cornice normativa aggiornata.
Cosa fare in questa fase?
- Nessun allarme: non siete i soli a trovarvi in questa situazione.
- È fondamentale verificare che la comunicazione di completamento dell’investimento sia stata inviata correttamente e in conformità ai requisiti previsti.
- Se la documentazione è completa e corretta, è probabile che sarà necessario solo attendere la pubblicazione del nuovo decreto per poter procedere regolarmente con la fruizione.
In sintesi, si consiglia di verificare attentamente la correttezza delle comunicazioni trasmesse, mantenere la documentazione in ordine e attendere chiarimenti normativi, che con ogni probabilità saranno contenuti nel prossimo decreto direttoriale.
Le diciture da apporre su tutta la documentazione amministrativa restano invariate?
Sì, le diciture obbligatorie da riportare sulla documentazione amministrativa restano invariate.
Non sono richieste modifiche rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente per l’accesso ai benefici del Piano Transizione 4.0 o per altre agevolazioni correlate. Dunque, l’azienda non deve apportare variazioni alla modulistica o alle indicazioni normalmente riportate su fatture, contratti o altra documentazione rilevante.
Una volta inviate le comunicazioni preventive e di completamento, è necessario attendere una conferma dal MIMIT per sapere se si rientra nei limiti di spesa e si può fruire del credito?
Sì, per poter fruire del credito d’imposta, sarà necessario attendere la verifica formale da parte del MIMIT, che controllerà se l’investimento rientra nei limiti di spesa disponibili, pari a 2,2 miliardi di euro.
Ad oggi, non è ancora attivo un sistema pubblico di monitoraggio che consenta alle aziende di verificare lo stato di utilizzo delle risorse residue. È probabile che il ritardo nella pubblicazione del nuovo decreto attuativo sia dovuto anche alla necessità, da parte del Ministero, di completare queste verifiche interne.
Come funziona la procedura?
- Dopo la pubblicazione del nuovo decreto, le aziende potranno inviare o adeguare la comunicazione preventiva.
- Il MIMIT raccoglierà le comunicazioni entro il 5 del mese successivo, ordinandole in base alla data di invio.
- Queste informazioni saranno poi trasmesse all’Agenzia delle Entrate, che le recepirà entro il 10 del mese successivo.
- Solo a questo punto l’impresa potrà verificare l’effettiva possibilità di fruire del credito, sulla base della disponibilità delle risorse.
Pertanto, dal momento dell’invio della comunicazione preventiva, si prevede un tempo tecnico di circa due mesi prima di avere conferma definitiva sull’accesso al beneficio.
Cosa deve fare l’azienda durante e dopo il periodo di fruizione dei benefici fiscali legati alla Transizione 4.0?
Durante e dopo il periodo di fruizione delle agevolazioni, l’azienda è tenuta a mantenere e conservare un’adeguata reportistica che dimostri il rispetto continuativo dei requisiti richiesti dalla normativa.
Nello specifico, per accedere e mantenere il diritto al beneficio:
- Non è sufficiente possedere macchine o impianti che rispondano ai requisiti 4.0: è necessario che tali beni siano effettivamente utilizzati sfruttando i requisiti durante l’intero periodo di fruizione dell’agevolazione.
- L’interconnessione e lo scambio bidirezionale di dati tra il bene e il sistema gestionale aziendale devono essere operativi e tracciabili, non solo certificati inizialmente tramite perizia tecnica o autocertificazione del legale rappresentante.
Ad esempio, per un bene che presenta il requisito obbligatorio n. 2 – ovvero l’interconnessione e il caricamento da remoto di istruzioni o programmi – è fondamentale che il bene non venga utilizzato esclusivamente in modalità manuale o disconnessa. Tuttavia, la normativa ammette che un uso marginale non interconnesso non pregiudica il diritto all’agevolazione, purché non rappresenti la modalità prevalente di utilizzo.
Un caso concreto può chiarire meglio:
- Se si utilizza una macchina agricola, l’interconnessione potrà essere discontinua in base alla stagionalità del lavoro.
- Oppure, nel caso di un centro di lavoro che per alcune settimane esegue sempre lo stesso codice articolo, non sarà necessario inviare nuove istruzioni da remoto ogni giorno: l’utilizzo della stessa “ricetta di lavoro” già inviata in precedenza è comunque conforme ai requisiti.
In sintesi, ciò che conta è la sostanza dell’utilizzo: il bene deve essere funzionalmente integrato nei processi digitali dell’azienda, secondo i principi dell’Industria 4.0, per l’intero periodo agevolato.
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